カトリック教会のカテキズム


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注

結果 1455-1458

[1455]
La confessione dei peccati (l’accusa), anche da un punto di vista semplicemente umano, ci libera e facilita la nostra riconciliazione con gli altri. Con l’accusa, l’uomo guarda in faccia i peccati di cui si è reso colpevole; se ne assume la responsabilità e, in tal modo, si apre nuovamente a Dio e alla comunione della Chiesa al fine di rendere possibile un nuovo avvenire.
[1456]
La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza: «È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo Cf Es 20,17; Mt 5,28. , perché spesso feriscono più gravemente l’anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi» CONCILIO DI TRENTO, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680. :
«I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. “Se infatti l’ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce”» CONCILIO DI TRENTO, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680; cf SAN GIROLAMO, Commentarius in Ecclesiasten, 10, 11: CCL 72, 338 (PL 23, 1096). .
[1457]
Secondo il precetto della Chiesa, «ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, è tenuto all’obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell’anno» CIC canone 989; cf CONCILIO DI TRENTO, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1683; ID., Sess. 14a, Canones de sacramento Paenitentiae, canone 8: DS 1708. . Colui che è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l’assoluzione sacramentale Cf CONCILIO DI TRENTO, Sess. 13a, Decretum de ss. Eucharistia, c. 7: DS 1647; Ibid., canone 11: DS 1661. , a meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un confessore Cf CIC canone 916; CCEO canone 711. . I fanciulli devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di ricevere per la prima volta la santa Comunione Cf CIC canone 914. .
[1458]
Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa Cf CONCILIO DI TRENTO, Sess. 14a, Doctrina de sacramento Paenitentiae, c. 5: DS 1680; CIC canone 988, § 2. . In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere misericordiosi come lui Cf Lc 6,36. :
«Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d’accordo con Dio. Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. L’uomo e il peccatore sono due cose distinte: l’uomo è opera di Dio, il peccatore è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò che egli ha fatto. […] Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone cominciano col riconoscimento delle opere cattive. Operi la verità, e così vieni alla Luce» SANT’AGOSTINO, In Iohannis evangelium tractatus, 12, 13: CCL 36, 128 (PL 35, 1491). .