カトリック教会のカテキズム


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注

結果 2104-2109

[2104]
«Tutti gli uomini sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, una volta conosciuta, ad abbracciarla e custodirla» 21 . È un dovere che deriva dalla «stessa natura» degli uomini 22 . Non si contrappone ad un sincero rispetto per le diverse religioni, le quali «non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini» 23 , né all’esigenza della carità, che spinge i cristiani «a trattare con amore, prudenza e pazienza gli uomini che sono nell’errore o nell’ignoranza circa la fede» 24 .
[2105]
Il dovere di rendere a Dio un culto autentico riguarda l’uomo individualmente e socialmente. È «la dottrina cattolica tradizionale sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l’unica Chiesa di Cristo» 25 . Evangelizzando senza posa gli uomini, la Chiesa si adopera affinché essi possano «informare dello spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità» 26 in cui vivono. Il dovere sociale dei cristiani è di rispettare e risvegliare in ogni uomo l’amore del vero e del bene. Richiede loro di far conoscere il culto dell’unica vera religione che sussiste nella Chiesa cattolica ed apostolica 27 . I cristiani sono chiamati ad essere la luce del mondo 28 . La Chiesa in tal modo manifesta la regalità di Cristo su tutta la creazione e in particolare sulle società umane 29 .
[2106]
«Che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata» 30 . Tale diritto si fonda sulla natura stessa della persona umana, la cui dignità la fa liberamente aderire alla verità divina che trascende l’ordine temporale. Per questo «perdura anche in coloro che non soddisfano all’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa» 31 .
[2107]
«Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell’ordinamento giuridico di una società viene attribuito ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa» 32 .
[2108]
Il diritto alla libertà religiosa non è né la licenza morale di aderire all’errore 33 , né un implicito diritto all’errore 34 , bensì un diritto naturale della persona umana alla libertà civile, cioè all’immunità da coercizione esteriore, entro giusti limiti, in materia religiosa, da parte del potere politico. Questo diritto naturale deve essere riconosciuto nell’ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile 35 .
[2109]
Il diritto alla libertà religiosa non può essere di per sé né illimitato 36 , né limitato semplicemente da un ordine pubblico concepito secondo un criterio «positivistico» o «naturalistico» 37 . I «giusti limiti» che sono inerenti a tale diritto devono essere determinati per ogni situazione sociale con la prudenza politica, secondo le esigenze del bene comune, e ratificati dall’autorità civile secondo «norme giuridiche conformi all’ordine morale oggettivo» 38 .