カトリック教会のカテキズム


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結果 2408-2414

[2408]
Il settimo comandamento proibisce il furto, cioè l’usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Non c’è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. È questo il caso della necessità urgente ed evidente, in cui l’unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, rifugio, indumenti…) è di disporre e di usare beni altrui Cf CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090-1091. .
[2409]
Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento. Così, tenere deliberatamente cose avute in prestito o oggetti smarriti; commettere frode nel commercio Cf Dt 25,13-16. ; pagare salari ingiusti Cf Dt 24,14-15; Gc 5,4. ; alzare i prezzi, speculando sull’ignoranza o sul bisogno altrui Cf Am 8,4-6. .
Sono pure moralmente illeciti: la speculazione, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la corruzione, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto; l’appropriazione e l’uso privato dei beni sociali di un’impresa; i lavori eseguiti male, la frode fiscale, la contraffazione di assegni e di fatture, le spese eccessive, lo sperpero. Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento.
[2410]
Le promesse devono essere mantenute, e i contratti rigorosamente osservati nella misura in cui l’impegno preso è moralmente giusto. Una parte rilevante della vita economica e sociale dipende dal valore dei contratti tra le persone fisiche o morali. È il caso dei contratti commerciali di vendita o di acquisto, dei contratti d’affitto o di lavoro. Ogni contratto deve essere stipulato e applicato in buona fede.
[2411]
I contratti sottostanno alla giustizia commutativa, che regola gli scambi tra le persone e tra le istituzioni nel pieno rispetto dei loro diritti. La giustizia commutativa obbliga strettamente; esige la salvaguardia dei diritti di proprietà, il pagamento dei debiti e l’adempimento delle obbligazioni liberamente contrattate. Senza la giustizia commutativa, qualsiasi altra forma di giustizia è impossibile.
Va distinta la giustizia commutativa dalla giustizia legale, che riguarda ciò che il cittadino deve equamente alla comunità, e dalla giustizia distributiva, che regola ciò che la comunità deve ai cittadini in proporzione alle loro prestazioni e ai loro bisogni.
[2412]
In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell’ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di ciò di cui è stato derubato:
[2413]
I giochi d’azzardo (gioco delle carte, ecc.) o le scommesse non sono in se stessi contrari alla giustizia. Diventano moralmente inaccettabili allorché privano la persona di ciò che le è necessario per far fronte ai bisogni propri e altrui. La passione del gioco rischia di diventare una grave schiavitù. Truccare le scommesse o barare nei giochi costituisce una mancanza grave, a meno che il danno causato sia tanto lieve da non poter essere ragionevolmente considerato significativo da parte di chi lo subisce.
[2414]
Il settimo comandamento proibisce gli atti o le iniziative che, per qualsiasi ragione, egoistica o ideologica, mercantile o totalitaria, portano all’asservimento di esseri umani, a misconoscere la loro dignità personale, ad acquistarli, a venderli e a scambiarli come se fossero merci. Ridurre le persone, con la violenza, ad un valore d’uso oppure ad una fonte di guadagno, è un peccato contro la loro dignità e i loro diritti fondamentali. San Paolo ordinava ad un padrone cristiano di trattare il suo schiavo cristiano «non più come schiavo, ma […] come un fratello carissimo […], come uomo, nel Signore» (Fm 16).