カトリック教会のカテキズム


× クリア
🇯🇵 🇮🇹 🇻🇦 🇪🇸
注

結果 880-887

[880]
Cristo istituì i Dodici «sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 19: AAS 57 (1965) 22. . «Come san Pietro e gli altri Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, Successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra loro uniti» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 25; cf CIC canone 330. .
[881]
Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi Cf Mt 16,18-19. ; l’ha costituito pastore di tutto il gregge Cf Gv 21,15-17. . «Ma l’incarico di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro, risulta essere stato pure concesso al collegio degli Apostoli, unito col suo capo» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. . Questo ufficio pastorale di Pietro e degli altri Apostoli costituisce uno dei fondamenti della Chiesa; è continuato dai Vescovi sotto il primato del Papa.
[882]
Il Papa, Vescovo di Roma e Successore di san Pietro, «è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. . «Infatti il Romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di Vicario di Cristo e di Pastore di tutta la Chiesa, ha sulla Chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf ID., Decr. Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 673; Ibid., 9: AAS 58 (1966) 676. .
[883]
«Il Collegioo Corpo dei Vescovinon ha autorità, se non lo si concepisce insieme con il Romano Pontefice, […] quale suo capo». Come tale, questo Collegio «è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del Romano Pontefice» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf CIC canone 336. .
[884]
«Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico» CIC canone 337, § 1. . «Mai si ha Concilio Ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal Successore di Pietro» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 27. .
[885]
«Il Collegio episcopale, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l’universalità del popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, esprime l’unità del gregge di Cristo» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. .
[886]
«I Vescovi, singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell’unità nelle loro Chiese particolari» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. . In quanto tali «esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. , coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. Ma, in quanto membri del Collegio episcopale, ognuno di loro è partecipe della sollecitudine per tutte le Chiese Cf CONCILIO VATICANO II, Decr. Christus Dominus, 3: AAS 58 (1966) 674. , e la esercita innanzi tutto «reggendo bene la propria Chiesa come porzione della Chiesa universale», contribuendo così «al bene di tutto il corpo mistico che è pure il corpo delle Chiese» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 28. . Tale sollecitudine si estenderà particolarmente ai poveri Cf Gal 2,10. , ai perseguitati per la fede, come anche ai missionari che operano in tutta la terra.
[887]
Le Chiese particolari vicine e di cultura omogenea formano province ecclesiastiche o realtà più vaste chiamate patriarcati o regioni Cf Canoni degli Apostoli, 34 [Constitutiones apostolicae, 8, 47, 34]: SC 336, 284 (FUNK, Didascalia et constitutiones Apostolorum, 1, 572-574). . I Vescovi di questi raggruppamenti possono riunirsi in Sinodi o in Concilii provinciali. «Così pure, le Conferenze Episcopali possono, oggi, contribuire in modo molteplice e fecondo a che lo spirito collegiale si attui concretamente» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 29. .