カトリック教会のカテキズム


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注

結果 888-892

[888]
I Vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, «hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio» CONCILIO VATICANO II, Decr. Presbyterorum ordinis, 4: AAS 58 (1966) 995. , secondo il comando del Signore Cf Mc 16,15. . Essi sono «gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici» della fede apostolica, «rivestiti dell’autorità di Cristo» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 29. .
[889]
Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la verità, ha voluto rendere la sua Chiesa partecipe della propria infallibilità. Mediante il «senso soprannaturale della fede», il popolo di Dio «aderisce indefettibilmente alla fede», sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa Cf CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16; cf ID., Cost. dogm. Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. .
[890]
La missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell’Alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il suo popolo; deve salvaguardarlo dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di professare senza errore l’autentica fede. Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i Pastori del carisma dell’infallibilità in materia di fede e di costumi. L’esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
[891]
«Di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. […] L’infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel Corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero col Successore di Pietro» soprattutto in un Concilio Ecumenico CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30; cf CONCILIO VATICANO I, Cost. dogm. Pastor aeternus, c. 4: DS 3074. . Quando la Chiesa, mediante il suo Magistero supremo, propone qualche cosa «da credere come rivelato da Dio» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. e come insegnamento di Cristo, «a tali definizioni si deve aderire con l’ossequio della fede» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30. . Tale infallibilità abbraccia l’intero deposito della rivelazione divina Cf CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30. .
[892]
L’assistenza divina è inoltre data ai successori degli Apostoli, che insegnano in comunione con il Successore di Pietro, e, in modo speciale, al Vescovo di Roma, Pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare ad una definizione infallibile e senza pronunciarsi in «maniera definitiva», propongono, nell’esercizio del Magistero ordinario, un insegnamento che porta ad una migliore intelligenza della Rivelazione in materia di fede e di costumi. A questo insegnamento ordinario i fedeli devono «aderire col religioso ossequio dello spirito» CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 29-30. che, pur distinguendosi dall’ossequio della fede, tuttavia ne è il prolungamento.